ATTIVITA'

Guardie Zoofile
Sono Guardie Particolari con decreto Prefettizio e qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
E' IMPORTANTE PRECISARE CHE TUTTE LE Guardie Zoofile nominate dal
Prefetto nelle rispettive Provincie e aderenti a qualsiasi associazione
ambientalista riconosciuta, acquisiscono la nomina di Guardia
Particolare Giurata ai sensi della Legge n. 189 del 20 luglio 2004 e
degli articoli 55 e 57 del codice di procedura Penale.
Le Guardie Particolare Giurate acquisiscono ufficialmente la qualifica
di Agenti di Polizia Giudiziaria nell'esercizio delle funzioni stabilite
dalla sopra citata Legge, ma non possono svolgere servizi , per
esempio, nella vigilanza sulla caccia e sulla pesca, attività che sono
regolamentate da altre Leggi speciali.
Svolgono innanzitutto un'azione educativa e di sensibilizzazione al
rispetto della natura e dell'ambiente , rivolta principalmente ai
proprietari degli animali di affezione, vigilando sul territorio di
competenza per segnalare – ed eventuale reprimere – reati ambientali;
collaborano inoltre con le istituzioni Comunali, pubbliche o private, in
occasione di cerimonie, eventi sportivi, culturali, ecc.
Rientra nei compiti delle Guardie Zoofile la repressione dei reati di
maltrattamento di animali d'affezione e da reddito, o reati ambientali,
con conseguente azione sanzionatoria sugli illeciti amministrativi
rilevati.
Si tratta, dunque, di animali tenuti per compagnia, per la loro
bellezza, per la loro affettuosità o per il canto, oppure solo perché
affascinano per il loro modo di essere.
Anche se i più popolari sono i cani e i gatti, rientrano tra questi
anche conigli, furetti, porcellini d'india, criceti, gerbilli, ratti e
topi, ma anche pesci, uccelli, rettili, anfibi e perfino insetti.
Tra tali mansioni, siamo impegnati anche in: Iniziative di controllo,
prevenzione e denuncia sul territorio; Recupero e gestione di aree
verdi; Progettazione e gestione di centri e riserve naturali per la
conservazione del patrimonio faunistico e/o vegetazionale; Tutela degli
animali; Vigilanza e controllo dell'esercizio dello smaltimento dei
rifiuti.
ALCUNE INFORMAZIONI SULLE G.P.G.
Come si diventa Guardia Particolare Giurata
L'articolo 133 e segg. del T.U.L.P.S. (Testo Unico
Leggi di Pubblica Sicurezza) consente a chi ne ha interesse di nominare
G.P.G. da destinare a specifici compiti di vigilanza, limitatamente alle
competenze e al territorio nel quale l'Ente richiedente intende
espletare tale particolare funzione, (competenze e territorio) che
saranno indicate nel provvedimento di nomina che costituisce titolo di
Polizia.
L'associazione di appartenenza, al pari di altre omologhe associazioni
ambientali in Italia, può richiedere la nomina di talune Guardie
Particolari Giurate agli organi competenti, ovvero può ottenere la
nomina a G.P.G. richiedendo il rilascio di apposito decreto, emanato
rispettivamente dalla Provincia per la competenza ittico e venatoria e
alla Prefettura per la competenza ambientale e zoofila. Infatti con D.
Lgs. n°112 del 1998 (meglio conosciuto come Decreto Bassanini) sono
state trasferite dallo Stato alle Regioni ed Enti locali compiti e
funzioni amministrative ivi comprese quelle relative al potere di nomina
e rinnovo delle Guardie Giurate art.162 e 163 ESCLUSIVAMENTE per la
competenza Ittico e Venatoria, rimangono pertanto in capo alle
Prefetture le competenze residue relativamente al potere di nomine e
rinnovo delle G.P.G. con competenze ambientali (art. 18 L. 349/86) e
zoofile ( art. 5 D.P.R. 31.03.79 nonché Legge n°611 del 12 giugno 1913).
Nonostante il tenore letterale dell'articolato fosse chiaro, si è fatta
parecchia confusione sull'argomento tanto che il Ministero degli
Interni n°557/8 del 09/07/01 ha dovuto emanare apposita circolare
esplicativa visto che alcune provincie e prefetture avevano trasferito
in blocco o rifiutato in blocco tali deleghe, mentre invece (come già
noto detto) solo le competenze ittico – venatorie sono state trasferite
alle provincie, alle prefetture sono rimaste le competenze residue per
le materie ambientali e zoofile, oltre ovviamente le nomine e rinnovi
delle licenze di Polizia alle G.P.G. degli istituti di Vigilanza
privati. La G.P.G. così nominata, può esercitare la vigilanza sui beni
che nel decreto stesso sono indicati e in quel momento, il decreto
attribuisce alla G.P.G. il Titolo di Polizia amministrativa, e la sua
attività in quanto Pubblico Ufficiale, dovrà sottostare agli obblighi,
ai poteri e ai doveri che discendono dai codici vigenti e dalle leggi,
prima tra le quali la Legge 689/81 (cosiddetta depenalizzatrice)
all'interno della quale sono pedissequamente elencati gli "strumenti"
giuridici e i poteri a sua disposizione cosi come recita l'art.13.
Le G.P.G. sono Pubblici Ufficiali
La Guardia Giurata Particolare è un Pubblico
Ufficiale di fronte alla legge, a nulla rilevando la distinzione che
essa sia volontaria o dipendente, non esiste quindi giuridicamente una
figura limitata "a mezzo servizio" o con poteri minori, o si è P.U.
oppure non lo si è !!! Relativamente a ciò, non esiste distinzione
giuridica derivante dal fatto che esso sia volontario o che svolga tale
attività in maniera subordinata e regolata da un contratto di lavoro non
è infatti il rapporto di lavoro che interessa il nostro ordinamento, se
quel P.U. rispetto ad un altro riceva un regolare stipendio o se svolga
tale attività a titolo gratuito e volontario è semmai è un fatto
privato la G.P.G. è un Pubblico Ufficiale durante l'espletamento delle
sue funzioni cosi come previsto dall'art.357 del Codice Penale il quale
recita: Agli effetti della legge penale, sono Pubblici Ufficiali coloro i
quali esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o
amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amm.va disciplinata da norme
di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla
formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amm.ne o
del suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Tale è la chiarezza del testo che quasi non si sarebbe avvertita la
necessità di un intervento giurisprudenziale in materia, il quale è
comunque sopravvenuto nel corso degli anni consolidando l'orientamento
su questo tema che ormai è pacifico, prevalente e copioso e che in
maniera netta "attesa" tale status giuridico.
Il "potere certificativo" del Pubblici Ufficiale
Il P.U. nell'esercizio delle sue funzioni ha il potere di redarre atti pubblici che fanno piena prova fino a querela di falso (221 ss.c.p.c.) della provenienza del documento dal P.U. che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli fatti che il P.U. attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiti, cosi recita l'art.2700 del codice civile che attribuisce ai Pubblici Ufficiali la cosiddetta fede privilegiata e quindi ogni atto da lui formato (dai processi verbali, agli atti di sequestro, dalle denunce ai rapporti di servizio) è tutelato in forza di tale previsione di legge e ha quindi potere certificativo.

Guardia Venatoria
Volontarie – GGVV
COME SI DIVENTA GUARDIA GIURATA VENATORIA VOLONTARIA
Il riconoscimento di guardia giurata volontaria
venatoria è concesso a coloro che sono in possesso di un attestato di
idoneità rilasciato dall' Amministrazione Provinciale e conseguito a
seguito della partecipazione ad un corso di preparazione ed al
superamento di un esame finale, ai sensi dell'art. 27, comma 4°, della
L. 157/92.
Per poter richiedere il riconoscimento di G.V. venatoria bisogna:
- Essere cittadino italiano
- unque genere e natura e né di aver usufruito dell'artt. 162 e 162/bis del C.P. e artt. 444 e 445 del C.P.P.
- Non aver subito, nei tre anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.V., sanzione amministrativa per violazione della normativa relative alla salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico nonché all'attività faunistico – venatorie e ittiche
- Essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento all'attività di G.V., accertata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale.
La richiesta per il riconoscimento della qualifica
di G.V. è presentata dall'Amministrazione Provinciale Corpo di Polizia
Provinciale, tramite una Associazione venatoria, agricola, di protezione
ambientale e della protezione animale, presente nel comitato tecnico
faunistico venatorio nazionale, nonché dalle associazioni di protezione
ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e dalle associazioni
dei pescatori sportivi riconosciuti a livello nazionale.
Le richieste di riconoscimento di G.V. devono essere presentate alla
Provincia, corredate dalla documentazione, nel periodo compreso fra il 1
Febbraio e il 28 Febbraio formulata sulla base dell'allegato.
Nel caso di prima richiesta la domanda di riconoscimento può essere
presentata in tutto il periodo dell'anno. In questo caso il
riconoscimento termina il 30 Aprile successivo.
La richiesta, in carta legale, deve essere sottoscritta dal soggetto
richiedente e dal rappresentante dell'associazione di appartenenza

